Dlgs 33/2013 – Articolo 24, comma 2 – Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
L’istituzione scolastica non organizza i dati di cui all’Art. 24, comma 1 del D.L.vo 33/2013. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, si comunica che i controlli interni non hanno evidenziato le anomalie di cui all’Art. 1, comma 28 della L. 190/2012.
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