Ultima modifica: 1 Settembre 2015

La Normativa

Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201

Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media
ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, che all’art. 11 comma 9 contempla la riconduzione a ordinamento dei corsi di scuola media a indirizzo musicale attualmente autorizzati e funzionanti in via sperimentale e demanda al Ministro della pubblica istruzione di stabilire le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove di esame e l’articolazione delle cattedre, nonché di istituire una specifica classe di concorso;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’art. 162 che disciplina le condizioni per l’istituzione delle cattedre, l’art. 165 nella parte in cui prevede le materie di insegnamento comprese nel piano di studi della scuola media statale, l’art. 166 relativo a programmi ed orari di insegnamento nella scuola media, nonché l’art. 442 concernente i criteri e le modalità per la determinazione degli organici;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, con il quale sono stati disciplinati programmi, orari e prove di esame per la scuola media statale;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1979 con il quale è stata istituita la sperimentazione dell’insegnamento di strumento musicale nella scuola media;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1996 con il quale sono stati dettati criteri e modalità per la sperimentazione dei corsi ad indirizzo musicale, ed in particolare l’art. 5, comma 1, che già prevedeva, in prospettiva, la possibilità di istituzionalizzare i predetti corsi e di realizzarne una equilibrata diffusione sul territorio nazionale;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’art. 21;

Tenuto conto dei risultati positivi evidenziati nel rapporto redatto dalla commissione incaricata di condurre l’indagine quanti-qualitativa sulle sperimentazioni musicali;

Visti i programmi e gli orari di insegnamento nei corsi di scuola media ad indirizzo musicale, proposti dalla commissione istituita dal direttore generale dell’istruzione secondaria di primo grado con decreto del 9 giugno 1999;

Ritenuto che l’insegnamento di strumento musicale debba collocarsi nel quadro del progetto complessivo di formazione della persona secondo i principi generali della scuola media in modo da fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente caratterizzato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, una maggiore capacità di lettura attiva e critica della realtà nonché una ulteriore opportunità di conoscenza e di espressione e un contributo al senso di appartenenza sociale;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, formulato il 21 luglio 1999;

Considerate le intese precedentemente intercorse con il Ministro del tesoro in ordine al necessario incremento delle dotazioni organiche provinciali;

Decreta:

Art. 1

Nei corsi a indirizzo musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei decreti ministeriali 3 agosto 1979 e 13 febbraio 1996, ricondotti a ordinamento a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 dall’art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, l’insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale, previsto dall’art. 165 del decreto legislativo 14 aprile 1994, n. 297, nell’ambito della programmazione educativo didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media.

Art. 2

Le classi in cui viene impartito l’insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi di cui all’art. 1.

Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per l’insegnamento di quattro e diversi strumenti musicali.

La scelta delle specialità strumentali da insegnare è effettuata dal collegio dei docenti tra quelle indicate nei programmi allegati, tenendo conto del rilevante significato formativo e didattico della musica d’insieme.

Art. 3

Per ciascun corso, ferma restando la dotazione organica per la copertura di due ore settimanali per classe di educazione musicale, già prevista dall’ordinamento degli studi, è attribuita la dotazione organica di quattro cattedre di strumento musicale, articolate su tre classi.

Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica: quest’ultimo insegnamento – un’ora settimanale per classe – può essere impartito anche per gruppi strumentali.

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica gli organi collegiali della scuola possono adeguare il modello organizzativo di cui al presente decreto alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi, al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse, anche prevedendo attività di approfondimento, potenziamento e recupero.

Art. 4

L’assetto ordinamentale previsto dal presente decreto può essere attuato, previa deliberazione degli organi collegiali, anche per le classi successive alla prima, già a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000.

In via transitoria è consentito il mantenimento dell’assetto attuale sia dei corsi nei quali viene impartito l’insegnamento di soli tre strumenti – nei quali saranno istituite due cattedre del medesimo strumento – sia dei corsi nei quali è previsto l’insegnamento di cinque strumenti. La fase transitoria, in entrambi i casi, dovrà avere termine non oltre la conclusione dell’anno scolastico 2004-2005.

Ogni altra difformità non riconducibile al modello ordinamentale è consentita limitatamente alle classi consequenziali alla prima del corso a suo tempo autorizzato e cessa al termine del triennio.

Art. 5

Con successivo provvedimento saranno definiti, per l’anno scolastico 1999- 2000, gli incrementi delle dotazioni provinciali, in relazione alle esigenze connesse ai corsi a indirizzo musicale autorizzati e funzionanti nell’anno scolastico 1998-1999.

Art. 6

La tipologia degli strumenti musicali e i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (allegato A).

Art. 7

L’insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che il consiglio di classe formula a norma dell’art. 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 8

In sede di esame di licenza viene verificata, nell’ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello teorico.

Art. 9

E’ istituita la classe di concorso di “strumento musicale nella scuola media” (cl. n. 77/A) per l’insegnamento delle specialità strumentali di cui al presente decreto.

Alla predetta classe di concorso si accede, in prima applicazione, con il possesso dello specifico diploma di conservatorio relativo alle diverse specialità strumentali congiuntamente ai requisiti previsti dall’art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

L’inserimento nelle graduatorie permanenti ivi contemplate avviene dopo l’espletamento della sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento, disposta per i docenti non in possesso dell’abilitazione in educazione musicale.

Art. 10

Con separato decreto saranno stabiliti le prove e i programmi di esame per le procedure concorsuali nonché i titoli previsti per accedere, a regime, alla classe di concorso di cui al precedente articolo.

Art. 11

In attesa dell’espletamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato previste dal comma 9 dell’art. 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per l’anno scolastico 1999-2000 è prorogata la validità degli elenchi prioritari compilati sulla base dell’art. 6, del decreto ministeriale 13 febbraio 1996 per l’assunzione di personale a tempo determinato.

Art. 12

Esaurita la fase transitoria di cui al precedente articolo, per l’assunzione del personale docente a tempo determinato, si applicano le norme generali al momento in vigore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1999
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 230

 

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