Ultima modifica: 16 Novembre 2020

Collegio Docenti

COMPETENZE
dal Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 – Testo Unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione:
Art. 7 – Collegio dei docenti
Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio
nel circolo o nell’istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì
parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315,
comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti
o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto
o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al
comma 2.
Il Collegio dei Docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto.
In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di
adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i
programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di
insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la
composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione
dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto
conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la
suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
d) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne
l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove
necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
e) provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e,
nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto,
alla scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di
sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a
500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di
900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno
degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o
impedimento. Nelle scuole di cui all’articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte
finalizzate all’istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi
in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio
dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o
preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del
servizio del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
n) nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in
Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e
116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di
scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti
della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella
scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal
servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano
ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla
educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste
dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e
dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali
proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni
qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno
un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni
trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con
l’orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside
ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h

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